Descrizione
Con l’introduzione del comma 4-bis, al fine di garantire alle attività commerciali che operano in zone svantaggiate e periferiche uno strumento operativo flessibile, i Comuni, in presenza di particolari necessità connesse a lavori di ristrutturazione dei locali e di comprovate esigenze di pubblico interesse, possono riconoscere un’autorizzazione temporanea per l'apertura di esercizi di vicinato in locali con destinazione d'uso diversa da quella commerciale per periodi di durata maggiori previsti dall’articolo 8 della legge provinciale sul commercio.
https://bollettino.regione.taa.it/it/parte123.aspx?&numeroid=16757&anno=2026&top=1